Sez. 5 - , Ordinanza n. 11701 del 05/05/2021 (Rv. 661520 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA | Società cooperative - Esenzione ex art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Valorizzazione conferimenti soci - Contributi in conto esercizio ed in conto impianto - Rilevanza - Oneri e proventi straordinari - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA
In tema di agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative, ai fini della valorizzazione dei conferimenti dei soci assumono rilievo i contributi in conto esercizio, ex art. 53, lett. f), T.U.I.R. "ratione temporis" vigente (ora art. 85, comma 1, lett. h), e quelli in conto impianto, di
b), trattandosi di importi che rappresentano, quale integrazione dei ricavi o ricavi anticipati, una vera e propria componente del prezzo della fornitura che sarà posta in essere, con la conseguenza che hanno una relazione diretta con lo scopo mutualistico; non rilevano, invece, gli "oneri e proventi straordinari", già previsti dall'art. 2425, lett. e), c.c., "ratione remporis" vigente e soppresso dal d.lgs. n. 139 del 2015, essendo costi e ricavi non riferibili all'attività ordinaria o alle operazioni svolte abitualmente dall'impresa, come tali estranei allo scambio mutualistico tra soci e società.
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 139, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)