Sez. 1, Sentenza n. 3978 del 13/10/1976 Ud. (dep. 17/03/1977) Rv. 135488 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA CHE PRECEDA IL PRIMO ATTO DI ISTRUZIONE - ATTO DI ISTRUZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA CHE PRECEDA IL PRIMO ATTO DI ISTRUZIONE - ATTO DI ISTRUZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 304 cod proc pen, secondo cui la comunicazione giudiziaria deve precedere il primo atto di istruzione, per Atti di istruzione devono intendersi quelli tipici disciplinati dal codice di rito come tali, ivi compresi quelli di istruzione preliminare ex artt 231 e 232 cod proc pen, non quelli diretti o predisposti per la individuazione ed accertamento del fatto reato e per la identificazione dei colpevoli. (nella specie sono state ritenute legittime le intercettazioni telefoniche eseguite, prima della legge n 98 del 1974, della polizia giudiziaria su autorizzazione del magistrato, senza previa comunicazione giudiziaria, in una fase delle indagini in cui gli inquirenti erano in possesso solo di informazioni confidenziali e sospetti derivanti dai primi contatti con gli agenti provocatori).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)