diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3452 del 20/10/1975 (Rv. 377621 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - DA PARTE DEL CONTUMACE IN PRIMO GRADO - MOMENTO PRECLUSIVO - ATTO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377621-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - DA PARTE DEL CONTUMACE IN PRIMO GRADO - MOMENTO PRECLUSIVO - ATTO D'APPELLO.*

Il primo atto con cui colui, il quale e rimasto contumace nel giudizio di primo grado, deve impugnare le scritture prodotte contro di lui dall'avversario nel detto giudizio - senza di che le medesime si hanno per riconosciute - e l'atto di appello nel caso in cui con tale atto il contumace intervenga per la prima volta in giudizio, se dalla sentenza che egli impugna risulta che sono stati utilizzati alcuni documenti. (Conf 625/71, mass n 350337).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)