Sez. L, Sentenza n. 3906 del 29/06/1985 (Rv. 441484 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - IMPRESE GIÀ IN ESERCIZIO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1968 E IMPRESE COSTITUITE O ATTIVATE SUCCESSIVAMENTE - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - IMPRESE GIÀ IN ESERCIZIO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1968 E IMPRESE COSTITUITE O ATTIVATE SUCCESSIVAMENTE - APPLICABILITÀ.*
Alla stregua dello scopo (ampliamento dello stato occupazionale nelle zone del Mezzogiorno) perseguito dal legislatore, quale risulta da una lettura sistematica dell'intero testo legislativo e dall'esame dei relativi lavori parlamentari nonché dai provvedimenti successivamente adottati nella medesima materia (d.l. 5 luglio 1971 n. 429 - convertito, con modifiche, in legge 4 agosto 1971 n. 589 - e legge 2 marzo 1976 n. 183), lo sgravio contributivo aggiuntivo previsto dal quarto comma dello art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, nel testo sostituito dallo art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089, si applica non solo alle imprese già in Esercizio alla data del 30 settembre 1968 ma anche a quelle costituite od attivate successivamente a tale data. (Conf 4587/83, mass n 429459; (Conf 3891/81, mass n 414543; (Conf 2100/81, mass n 412826; (Conf 6580/80, mass n 410380).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Legge 02/03/1976 num. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)