Sez. 5 - , Ordinanza n. 31079 del 20/10/2022 (Rv. 666097 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. - Effetti - Cessazione della materia del
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
contendere - Società consolidante coobbligata - Estensione dell'effetto estintivo - Esclusione - Fondamento.
Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.fall., comporta la cessazione della materia del contendere nei confronti della sola società coinvolta nella definizione concordataria, e non anche della società consolidante, estranea all'effetto di consolidamento del debito tributario.
Regio Decr. 19/03/1942 num. 267 art. 182 ter com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 19/03/1942 num. 267 art. 182 ter com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)