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Sez. 5, Sentenza n. 18640 del 08/07/2008 (Rv. 605332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società di capitali a ristretta base azionaria - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605332-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 3 CORTE COST., DPR 09/09/1973 num. 600 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)