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Sez. 1, Sentenza n. 986 del 03/04/1959 (Rv. 882846 - 01)

CASSAZIONE - RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA PROPONIBILE SEPARATAMENTE - TERMINE. RINVIO - RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE COMPETENTE.
Stato
decisa il 1959-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882846-01

CASSAZIONE - RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA PROPONIBILE SEPARATAMENTE - TERMINE. RINVIO - RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE COMPETENTE.

Le domande di restituzione in pristino o di restituzione delle somme pagate per effetto di una sentenza cassata, avendo un proprio oggetto autonomo, possono essere proposte congiuntamente o separatamente all'atto riassuntivo del giudizio di rinvio e non soggiacciono al termine di un anno previsto dall'art.392 cod.proc.civ. per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. La domanda di restituzione in dipendenza della sentenza cassata non può essere pregiudicata dalla eventuale Estinzione del giudizio di rinvio; in tale ipotesi la domanda medesima deve essere proposta dinanzi al giudice competente in primo grado giusta le regole ordinarie di diritto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)