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Sez. L, Sentenza n. 1368 del 04/02/1993 (Rv. 480688 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara | Diritto all'indennità di malattia ex art. 7 R.D.L. n. 1918 del 1937 - Preesistenza della malattia successivamente determinante l'inabilità temporanea al lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480688-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara

Il diritto all'indennità di malattia prevista dall'art. 7 del R.D.L. 23 settembre 1937 n. 1918 (convertito con legge n. 831 del 1938) non è escluso per la preesistenza, all'instaurazione del rapporto assicurativo, della malattia dalla quale è successivamente derivata - per la necessità del marittimo di sottoporsi a cure mediche o ad interventi chirurgici - l'inabilità temporanea al lavoro, atteso che in tal caso, essendo oggetto dell'assicurazione non la malattia in sè ma l'inabilità al lavoro da essa derivante, non è configurabile il cosiddetto rischio precostituito e tenuto altresì conto che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 1983, la stessa preesistenza del rischio non esclude - neanche in materia di assicurazione dell'invalidità - il diritto alle prestazioni previdenziali, ove la riduzione della capacità di guadagno (ed ora di lavoro) al di sotto del previsto limite preesista alla costituzione del rapporto assicurativo ma subisca un aggravamento ulteriore nel corso di tale rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 7, Legge 24/04/1938 num. 831

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)