Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
Testo in vigore al
Capo I. Norme sui contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata agraria 1948-49, salvo il disposto dell'articolo successivo.
Art. 2
1. Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non e' ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, quando la capacita' lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-48.
2. L'insufficiente capacita' lavorativa non e' tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.
Capo II. Norme particolari sulla mezzadria
Art. 3
1. Le norme del presente capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplate dall'articolo 2141 e seguenti del Codice civile.
Art. 4
1. E' dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna.
2. L'efficacia delle norme del detto accordo e' prorogati anche all'anno agrario 1947-48.
3. Si conservano in vigore le norme piu' favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati.
Capo III. Disposizioni processuali e finali
Art. 5
1. Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel precedente articolo.
Art. 6
1. Il riferimento alle annate agrarie 1947-48 e 1948-49, contenuto nei precedenti articoli, e' sostituito da quello 1948-49 e 1949-50 nei casi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.
Art. 7
1. La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, e' attribuita ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della organizzazione provinciale dei concedenti e, per gli altri due, della organizzazione provinciale dei mezzadri.1
2. Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte di appello nei modi di cui al comma precedente.1
3. Il termine per l'appello e' di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione e' di giorni trenta dalla notifica stessa.
4. Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attivita' giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.
Art. 8
1. Nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia gia' intervenuta convalida definitiva di sfratto.
Art. 9
1. Le rinuncie alla proroga, prevista dalla presente legge, sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.
Art. 10
1. In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.
2. Per le controversie di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.
Art. 11
1. Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dalla presente legge valgono le norme contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, e nelle successive modificazioni.
Art. 12
1. I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui all'art. 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico.
Art. 13
1. Agli esperti previsti all'art. 7 della presente legge e' dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per la missione e' dovuta l'indennita' spettante agli impiegati di grado 6°.
2. Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del Tribunale nella sentenza.
3. Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Alla erogazione di esse si procedera' mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui province hanno sede le Sezioni specializzate.
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.
Art. 14
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge.
Art. 15
1. La costituzione delle Sezioni specializzate, di cui all'art. 7, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.