Sez. 1, Sentenza n. 14677 del 03/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 232273 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - avvisi | Indicazione erronea o incompleta - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - avvisi
Nel procedimento di sorveglianza non è causa di nullità dell'avviso di udienza la mancata indicazione della norma sostanziale che si assume violata, della misura di cui si chiede l'applicazione e del fatto costitutivo della trasgressione. (Nella specie la Corte ha escluso che, in mancanza di una espressa previsione, l'avviso debba necessariamente indicare gli elementi menzionati nell'art. 429 cod. proc. pen., stante la diversità di struttura e funzione dell'avviso rispetto al decreto che dispone il giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)