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Sez. 2, Ordinanza n. 2713 del 09/12/1970 Cc. (dep. 29/03/1971) Rv. 117378 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - MANCATO INTERVENTO O SOSTITUZIONE A DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE - DIFENSORE - D'UFFICIO - DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - SPETTA A QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117378-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - MANCATO INTERVENTO O SOSTITUZIONE A DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE - DIFENSORE - D'UFFICIO - DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - SPETTA A QUEST'ULTIMO.*

L'avvocato che, nominato dall'imputato e regolarmente preavvisato a norma dell'art 410 cod proc pen, ometta d'intervenire al dibattimento e di farsi sostituire a termini dell'art 127 stesso codice, non conserva la qualita di difensore. In tale situazione, difensore dell'imputato e quello nominato di ufficio dal giudice e a lui soltanto spetta il diritto di proporre impugnazione. (V 110475, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)