Sez. 1, Sentenza n. 16169 del 15/07/2014 (Rv. 632124 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Cessione di quote sociali - Risoluzione del contratto - Effetto retroattivo tra le parti - Conseguenze - Fallimento in estensione del socio cedente - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI
La sentenza di risoluzione del contratto di cessione di quote sociali di una società in nome collettivo ha effetto retroattivo tra le parti contrattuali, ma non consente di considerare il cedente come socio di quest'ultima anche nel periodo di tempo in cui le quote sono rimaste di fatto nella disponibilità del cessionario, atteso che, giusta la pubblicità di quel contratto effettuata sul registro delle imprese, i terzi che vengono in contatto con la società non potrebbero individuare come socio altri che il cessionario, così confidando sulla garanzia costituita dal suo patrimonio personale. Ne consegue che, a seguito della suddetta risoluzione, il cedente non è soggetto a fallimento ex artt. 10 e 147 legge fall. qualora non faccia più parte della società da oltre un anno ed abbia riacquistato la qualità di socio esclusivamente in conseguenza degli effetti retroattivi di una sentenza posteriore, dovendosi ritenere una diversa soluzione incompatibile con le esigenze di certezza sottese all'art. 10 legge fall. e, comunque, potenzialmente idonea a determinare conseguenze paradossali, quali la contemporanea dichiarazione di fallimento di cessionario e cedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)