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Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 05/11/1971 (Rv. 354462 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1971-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354462-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA.*

Ai sensi dell'art 366 cod proc civ, e necessario che il ricorso per Cassazione contenga l'esposizione sommaria delle circostanze di fatto e dello svolgimento della controversia nelle sue varie fasi, cosicche possa trarsi dal solo ricorso, senza necessita di ricorrere ad altre fonti, la cognizione della concreta realta processuale che e indispensabile al fine di intendere la portata dei mezzi di annullamento dedotti. (Conf 1687'70, mass n 347626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)