Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 05/11/1971 (Rv. 354462 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA.*
Ai sensi dell'art 366 cod proc civ, e necessario che il ricorso per Cassazione contenga l'esposizione sommaria delle circostanze di fatto e dello svolgimento della controversia nelle sue varie fasi, cosicche possa trarsi dal solo ricorso, senza necessita di ricorrere ad altre fonti, la cognizione della concreta realta processuale che e indispensabile al fine di intendere la portata dei mezzi di annullamento dedotti. (Conf 1687'70, mass n 347626).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)