Sez. 1, Sentenza n. 3086 del 21/04/1988 (Rv. 458599 - 01)
SICILIA - TRIBUTI - IN GENERE - URBANISTICA - IMPOSTA SUI FABBRICATI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX LEGGE STATALE N. 408 DEL 1949 - ULTERIORE REQUISITO EX ART. 9 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1954 - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - EDIFICIO REALIZZATO IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA - ESENZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVE TRASFORMAZIONI IN CONTRASTO CON LA LICENZA - REVOCABILITÀ.*
SICILIA - TRIBUTI - IN GENERE - URBANISTICA - IMPOSTA SUI FABBRICATI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX LEGGE STATALE N. 408 DEL 1949 - ULTERIORE REQUISITO EX ART. 9 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1954 - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - EDIFICIO REALIZZATO IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA - ESENZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVE TRASFORMAZIONI IN CONTRASTO CON LA LICENZA - REVOCABILITÀ.*
L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, di cui alla legge statale 2 luglio 1949 n. 408, è soggetta, nel territorio della Sicilia, all'ulteriore requisito della conformità dello edificio, nel suo complesso, alle prescrizioni della licenza di costruzione, in base all'art. 9 lett. A) della legge regionale 28 aprile 1954 n. 11, la quale costituisce legittima espressione della potestà normativa della regione Sicilia in materia urbanistica (con i conseguenziali riflessi in campo tributario, senza che ciò possa configurare un contrasto con l'art. 3 della Costituzione). Pertanto, nel suddetto ambito territoriale, l'esenzione non spetta quando l'edificio sia stato realizzato, ancorché in parte, in difformità della licenza, e correlativamente è revocabile in caso di successive trasformazioni in contrasto con la licenza stessa (nella specie, abusiva sopraelevazione). (V 4802/84, mass n 436715; (V 5722/78, mass n 395512).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)