diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/88 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

Testo in vigore al

Art. 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

1.

La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stato espressa alcuna obiezione a tal riguardo

in seno al comitato consultivo di cui all'articolo 6, para-

grafo 1. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

2. La Commissione informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonché le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l'avviso riporta le conclusioni essenziali della Commissione nonché il motivo di tali conclusioni.

Art. 10

Impegni

1.

Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, l'inchiesta può essere interrotta senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi.

Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), punto iii, per la presentazione delle osservazioni. La conclusione viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, para-

grafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

  1. a) la sovvenzione viene eliminata o limitata oppure il governo o il paese di esportazione attua misure in ordine alle conseguenze del pregiudizio; oppure

  2. b) i prezzi vengono riveduti o le esportazioni cessano in una misura che elimina, con soddisfazione della Commissione, il margine di dumping o l'importo della sovvenzione e gli effetti pregiudizievoli da essi derivanti. In caso di sovvenzione il paese di origine o di esportazione deve dare il suo accordo.

3. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni persistono, ciò si può ritenere un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi.

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta, in caso di dumping, dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure, in caso di sovvenzione, da parte del paese di origine o di esportazione. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato.

5. La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di siffatti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

6. Quando un impegno sia stato ritirato oppure quando essa abbia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato e sia necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità, la Commissione, previe consultazioni e dopo aver offerto all'esportatore in questione l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista, può applicare immediatamente dazi provvisori antidumping o compensativi sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione degli impegni.

Art. 11

Dazi provvisori

1. Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone un dazio provvisorio antidumping o compensativo. In tal caso la messa in libera pratica di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio, la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio, adottata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2.

La Commissione prende questa misura provvisoria, previa consultazione, oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo

la notifica della decisione della Commissione agli Stati

membri.

3. Quando l'azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un dazio provvisorio antidumping o compensativo.

4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione di questo articolo. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata può prendere una diversa decisione. La decisione della Commissione di non istituire un dazio provvisorio, non esclude l'instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore, su richiesta di uno Stato membro, se esistono elementi nuovi, ovvero su iniziativa della Commissione.

5. I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi. Ciononostante, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione, l'applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi.

6. Qualsiasi proposta di istituire misure definitive o prorogare misure provvisorie deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio al massimo un mese prima della scadenza del termine di validità dei dazi provvisori. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

7.

Alla scadenza della validità dei dazi provvisori la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine sempreché il Consiglio non abbia deciso la sua riscossione

definitiva.

Art. 12

Misure definitive

1.

Quando dalla constatazione definitiva dai fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione durante il periodo oggetto dell'inchiesta e di un conseguente pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione presentata previa consultazione, impone un dazio definitivo antidumping o compensativo. 2.

  1. a) Se è stato istituito un dazio provvisorio, il Consiglio decide, indipendentemente dall'imposizione e o meno di un dazio definitivo antidumping o compensativo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

  2. b) La riscossione definitiva di tale importo non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste un dumping o una sovvenzione, e un pregiudizio. A tale fine, il pregiudizio non include né un ritardo sensibile, nella realizzazione di una produzione comunitaria né una minaccia di pregiudizio importante, a meno che si

accerti che quest'ultima si sarebbe trasformata in un pregiudizio importante, in mancanza di misure provvisorie.

Art. 13

Disposizioni generali sui dazi

1.

I dazi antidumping o compensativi, applicabili a

titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti tramite regolamento.

2. Tali regolamenti indicano in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione.

3.

L'importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato, oppure l'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio. 4.

  1. a) I dazi antidumping e compensativi non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo. Il pagamento dell'importo di tali dazi è dovuto allo stesso titolo del pagamento dei dazi all'importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE1.

  2. b) Tuttavia, quando il Consiglio constata,

  3. iii) in merito ai prodotti oggetto di dumping,

    — che esiste un precedente già causa di pregiudizio o che l'importatore era o sarebbe dovuto essere al corrente che l'esportatore praticava il dumping causando un pregiudizio;

    — che detto pregiudizio è causato da un'azione sporadica di dumping, cioè da importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping in un periodo relativamente breve, in misura tale che, per evitare il ripetersi di tale pratica, è necessario imporre a dette importazioni un dazio antidumping retroattivo,

iii) in merito a determinati prodotti oggetto di sovvenzioni,

— che in una situazione critica il pregiudizio, difficilmente rimediabile, è causato da massicce importazioni, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni all'esportazione versate o concesse in modo incompatibile

— e che, per evitare il ripetersi di siffatto pregiudizio, risulta necessaria l'imposizione di dazi compensativi retroattivi a dette importazioni,

iii) in merito a prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni,

— che un determinato impegno è stato violato,

oppure quando,

con le norme del GATT e con l'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT, oppure quando,

i dazi definitivi antidumping o compensativi possono essere applicati a prodotti per i quali è stato o sarebbe stato obbligatorio pagare dazi all'importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE, non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, eccettuato il fatto che, in caso di vialazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni messe in libera pratica nella Comunità prima della violazione

stessa.

5. Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi, il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, in merito alle quali è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping o di una sovvenzione e che provocano un pregiudizio, ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni.

6. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, la Commissione può offrire agli esportatori l'occasione di assumere impegni a norma dell'articolo 10 per quanto riguarda la regione interessata. Se tale assicurazione non viene data rapidamente o non viene rispettata, può essere instaurato un dazio provvisorio o definitivo per l'insieme della Comunità.

7. In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell'instaurazione di un dazio antidumping o compensativo definitivo o provvisorio, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione.

8. I dazi antidumping o compensativi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.

9.

Nessun prodotto può venir assoggettato, al tempo stesso, a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione. 10.

  1. a) In deroga alla seconda frase del paragrafo 4, lette-

    — il montaggio o la produzione vengano effettuati da una impresa collegata con o associata ad uno dei fabbricanti le cui esportazioni di un prodotto simile sono soggette ad un dazio antidumping definitivo;

    — il montaggio o la produzione siano stati iniziati o sostanzialmente incrementati dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping;

    — il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese di esportazione del prodotto soggetto a un dazio antidumping superi il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati almeno del 50 %.

  2. b) I prodotti così montati o prodotti devono essere dichiarati alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione per essere immessi sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione di un dazio antidumping, tale dichiarazione è considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE1.

  3. c) L'aliquota del dazio antidumping è quella applicabile al fabbricante nel paese di origine del prodotto simile, soggetto ad un dazio antidumping, a cui è collegata od associata l'impresa comunitaria che effettua il montaggio o la produzione. L'importo del dazio antidumping deve essere proporzionale a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping applicabile all'esportatore del prodotto finito al valore cif dei pezzi o materiali importati; esso non deve eccedere la misura necessaria per impedire l'elusione del dazio antidumping.

  4. d) Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'inchiesta, la procedura e gli impegni si applicano a tutte le questioni detivanti dall'applicazione del presente paragrafo.

ra a), un dazio antidumping definitivo può essere imposto per i prodotti immessi sul mercato comunitario previo montaggio o produzione nella Comunità, a condizione che:

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto delle circostanze di ciascun caso e in particolare dei costi variabili che comportano il montaggio o la produzione, della ricerca e dello sviluppo effettuati, nonché della tecnologia applicata nella Comunità. In tal caso il Consiglio stabilisce al tempo stesso che i pezzi o i materiali originari del paese di esportazione del prodotto soggetto al dazio antidumping e utilizzabili per il montaggio o la produzione dei prodotti in questione possono essere considerati in libera pratica solo se non sono utilizzati nel montaggio o nella produzione specificate nel primo comma. 11.

  1. a) Se l'esportatore sostiene il dazio antidumping, si può imporre un dazio antidumping supplemen-

  2. b) Quando una parte direttamente interessata presenta prove sufficienti del fatto che il dazio è stato sostenuto dall'esportatore, ad es. che il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente del prodotto, cui si applica il dazio antidumping, non è aumentato dell'importo corrispondente al dazio antidumping, la questione è oggetto di inchiesta e all'esportatore e all'importatore interessati è offerta l'opportunità di reagire.

  3. c) Nella misura in cui i risultati dell'inchiesta dimostrano che il mancato aumento del prezzo per un importo corrispondente al dazio antidumping non deriva da una riduzione dei costi o dei profitti dell'importatore per il prodotto in questione, si ritiene allora che ciò denoti che l'esportatore ha pagato il dazio antidumping.

  4. d) L'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) è applicabile nell'ambito delle inchieste contemplate dal presente paragrafo.

tare per compensare l'onere sostenuto dall'espor- tatore.

Qualora si constati che il dazio antidumping è stato sostenuto dall'esportatore interamente o in parte, direttamente o indirettamente, e se l'interesse della Comunità lo richiede, un dazio antidumping supplementare è imposto, previa consultazione, conformemente alle procedure di cui agli articoli 11 e 12.

Tale dazio può avere effetto retroattivo ed essere imposto a prodotti per i quali l'obbligo di pagare dazi all'esportazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE è insorto dopo l'imposizione del dazio antidumping definitivo, con la sola eccezione che l'imposta non si applica alle importazioni messe in libera pratica nella Comunità prima che l'esportatore sostenga il dazio antidumping.

Art. 14

Riesame

1.

I regolamento che istituiscono dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni sono sog-

getti, se necessario, ad un riesame globale o parziale.

Detto riesame può avvenire tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione. Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia

trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli Stati membri.

2. Se previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l'inchiesta si riapre conformemente all'articolo 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.

3. Se il riesame, effettuato anche senza riaprire l'inchiesta, l'esige, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dall'istruzione comunitaria competente della loro introduzione. Tuttavia, qualora i provvedimenti siano stati presi in forza delle disposizioni transitorie di un atto di adesione, la Commissione li può modificare, revocare o, annullare, riferende quindi al Consiglio che, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere l'applicazione di un provvedimento diverso.

Art. 15

1. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, i dazi antidumping o compensativi e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore oppure sono stati modificati o confermati per l'ultima volta.

2. Di norma la Commissione, previa consultazione, entro sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso dell'imminente scadenza della misura in questione e informa l'industria comunitaria notoriamente interessata. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione in conformità con l'articolo 7, paragrafo 5.

3.

Se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio, la Commissione, previa consultazione, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in merito alla propria intenzione di riesaminare la misura. Tale avviso viene pubblicato prima della fine del relativo periodo di cinque anni. La misura rimane in vigore in attesa del risultato del riesame.

Tuttavia, qualora l'inizio del riesame non sia stato pubblicato entro sei mesi dal termine del relativo periodo di cinque anni, la misura scadrà al termine di questo periodo di sei mesi.

4.

Qualora il riesame di una misura ai sensi dell'artico-

lo 14 sia in corso al termine del relativo periodo di cinque anni, tale misura resta in vigore in attesa del risultato del riesame. Un avviso in tal senso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee prima del termine del relativo periodo di cinque anni.

5. Qualora i dazi antidumping o compensativi e gli impegni scadano ai sensi del presente articolo, la Commissione pubblica un avviso a tale effetto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale avviso fissa la data di scadenza della misura.

Art. 16

Restituzione

1. Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente oppure l'importo della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale applicazione delle medie ponderate, l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito. Detto importo è calcolato in base alle variazioni del margine di dumping o dell'importo della sovvenzione stabiliti nell'inchiesta originale per le spedizioni verso la Comunità dei fornitori degli importatori. Il calcolo della restituzione viene effettuato conformemente al disposto dell'articolo 2 o 3 e si basa, per quanto possibile, sullo stesso metodo applicato per l'inchiesta iniziale, con particolare riferimento all'adozione di tecniche di calcolo delle medie di campionatura.

2.

Per sollecitare la restituzione di cui al paragrafo 1, l'importatore presenta una richiesta alla Commissione per il tramite dello Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati messi in libera pratica ed entro tre mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori.

Lo Stato membro trasmette al più presto alla Commissione la domanda corredata o meno di un parere in merito alla sua fondatezza.

La Commissione informa, senza indugio, gli altri Stati membri e dà il suo parere sul problema. Qualora gli Stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o non presentino obiezioni entro un mese, la Commissione può

deliberare in conformità del parere suddetto. In tutti gli altri casi, la Commissione, previa consultazione, decide se e in quale misura la domanda deve essere approvata.

Art. 17

Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all'applicazione:

1. di qualsiasi norma speciale stabilita da eventuali accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi;

2. dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti (CEE) n. 1059/691, (CEE) n. 2730/752 e (CEE) n. 2783/753; le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementate a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping o compensativi;

3. di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Art. 18

Abrogazione della normativa vigente

I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Art. 19

Entrata in vigore

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 388R2423.1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica anche alle procedure già iniziate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente P. ROUMELIOTIS