Sez. 4, Sentenza n. 4516 del 08/03/1985 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169128 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE - PREPOSTI - INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE - PREPOSTI - INDIVIDUAZIONE.*
La norma dell'art. 71 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 è applicabile, per espressa disposizione della stessa fonte, ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti. Poiché le predette funzioni sono riferite al settore delle costruzioni, "datore di lavoro" è da ritenersi l'imprenditore edile che assume e fa assumere per suo conto i lavoratori del cantiere, e "dirigente" la persona qualificata cui è affidato il coordinamento tecnico-amministrativo dei lavori; mentre preposto è colui che soprintende a specifici reparti e settori. (V mass n 155493).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)