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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19414 del 11/09/2010 (Rv. 614485 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | CERTALEX - Adempimento dell'obbligazione - Termine - Mancanza - Accertamento dell'inadempimento - Necessità della fissazione di un termine ex art. 1183 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614485-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 cod. civ. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 cod. civ.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivata (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)