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DIRETTIVA 93/77/CEE DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1993 relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili3 ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei succhi di frutta e nettari di frutta, per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che occorre stabilire le norme di fabbricazione e di etichettatura applicabili ai succhi e nettari destinati al consumo diretto, nonché le norme concernenti le loro materie prime, garantendo che le denominazioni riservate previste nella presente direttiva non possano essere impiegate abusivamente;

considerando che, conformemente all'articolo 20, secondo comma della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità4, bisogna adeguare tali disposizioni alle norme previste da detta direttiva;

considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, bisogna lasciare provvisoriamente liberi gli Stati membri di disciplinare l'etichettatura dei prodotti non destinati al consumatore finale, né alla collettività;

considerando che la fissazione delle caratteristiche dei prodotti contemplati dalla presente direttiva deve poter essere adattata all'evoluzione scientifica e tecnica; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che lo stesso vale per la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti additivi e di trattamento utilizzati nella fabbricazione dei succhi e nettari di frutta nonché per la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali succhi e nettari;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme nel settore dei prodotti alimentari, conviene instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con la decisione 69/414/CEE5;

considerando che in taluni casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali, accompagnate da una clausola di revisione;

considerando in particolare che le condizioni di eventuale utilizzazione degli acidi L-malico e DL-malico nei succhi e nettari di frutta debbono essere esaminate nell'ambito di una regolamentazione più generale concernente l'impiego di taluni acidi nell'alimentazione;

considerando che, date le condizioni di produzione prevalenti in taluni Stati membri, è parso necessario dare a questi la facoltà di autorizzare l'aggiunta di acido citrico al succo di mele;

considerando che non è possibile estrarre il succo da certi frutti esotici senza la polpa; che pare pertanto necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;

considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri, nei limiti stabiliti, e di sopprimere la facoltà di impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;

considerando che è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti consentiti;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di non adottare integralmente gli elenchi dei prodotti additivi e di trattamento previsti nella presente direttiva finché non saranno stati fissati i criteri d'identità e di purezza di tali prodotti;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione della direttiva 75/726/CEE e delle direttive che l'hanno modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS (6) Direttive 79/168/CEE, 81/487/CEE e 89/394/CEE.