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Sez. 3, Sentenza n. 3716 del 09/06/1981 (Rv. 414350 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414350-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*

L'Azione generale di arricchimento - la quale, per la sua natura complementare e sussidiaria, puo essere esercitata soltanto quando manchi un titolo specifico, idoneo a far valere un diritto di credito - presuppone che l'ingiustificato depauperamento subito da un soggetto trovi riscontro nell'arricchimento di un altro soggetto, attraverso un rapporto di causalita diretta ed immediata, sicche l'anzidetto spostamento patrimoniale risulti determinato da un unico fatto costitutivo. Essa, pertanto, non e esperibile qualora la locupletazione di un soggetto ed il pregiudizio patrimoniale risentito dall'altro siano ricollegabili a diverse situazioni, del tutto indipendenti tra loro. (Conf 1552/80, mass n 405122).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)