Sez. 6, Sentenza n. 3649 del 18/10/1995 Cc. (dep. 18/12/1995) Rv. 203149 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Necessità che sia fondata su elementi acquisiti successivamente alla definitività del titolo custodiale.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca
La revoca di una misura cautelare personale può aver luogo solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale, sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel determinato provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)