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Sez. 6, Sentenza n. 3649 del 18/10/1995 Cc. (dep. 18/12/1995) Rv. 203149 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Necessità che sia fondata su elementi acquisiti successivamente alla definitività del titolo custodiale.
Stato
decisa il 1995-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203149-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca

La revoca di una misura cautelare personale può aver luogo solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale, sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel determinato provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)