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Sez. U, Sentenza n. 27214 del 23/12/2009 (Rv. 610823 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Codice deontologico - Art. 22 - Rapporti di colleganza - Sentenza favorevole al cliente - Modestia del credito accertato - Assenza di un esplicito rifiuto di adempiere - Intimazione del precetto al debitore - Illecito disciplinare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610823-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, viola l'art. 22 del codice deontologico forense l'avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle condizioni economiche del debitore, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di quest'ultimo di dare esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto al debitore, così aggravando la sua posizione debitoria, senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)