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Sez. 3, Sentenza n. 7210 del 02/12/1983 (Rv. 431810 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE - CREDITO DEL SOCCIDARIO - QUALIFICA DI CREDITO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 429 COD. PROC. CIV., AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431810-01

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE - CREDITO DEL SOCCIDARIO - QUALIFICA DI CREDITO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 429 COD. PROC. CIV., AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO - ESCLUSIONE.*

Il rapporto di soccida - ancorché collocato dal legislatore nel libro del lavoro - è caratterizzato, dal punto di vista strutturale, dalla collaborazione tra capitale e lavoro escludente ogni posizione di preminenza o di direzione da parte del soccidante e l'Esercizio dell'attività del soccidario sulla base delle direttive di quello. Conseguentemente, il credito del soccidario non rientra fra i "crediti di lavoro", - in ordine ai quali il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. prescrive l'Obbligo del giudice di provvedere alla rivalutazione delle somme liquidate con la sentenza di condanna - senza che assuma rilievo in tal senso l'applicabilità alla soccida dello speciale rito previsto per le controversie di lavoro, sia per la Mancanza di ogni richiamo all'art. 429 da parte dell'art. 409 cod. proc. civ. che tale rito prevede, sia per la natura processuale di tale ultima norma, laddove l'art. 429 cod. proc. civ. riguarda il regime sostanziale del rapporto di lavoro. (V 22/81, mass n 410405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)