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Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 11/03/1995 (Rv. 491093 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancato esame di una richiesta istruttoria - Inclusione - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491093-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia e, quindi, violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. - perché questa norma riguarda solo le domande attinenti al merito - ma può dar luogo unicamente ad omesso esame di punto decisivo della controversia e, perciò, a vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 del codice di rito ove afferisca a circostanze suscettibili di indurre ad una decisione diversa da quella adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)