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Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Testo in vigore al

Art. 3

1. Salvo una diversa specificazione si intendono:

  1. a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

  2. b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

2. Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4

1. Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali e' applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

2. La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

Art. 6

1. E' vietato adibire:

  1. a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonche' le donne di qualsiasi eta' nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

  2. b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

  3. c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonche' nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;

  4. d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

2. Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, puo' autorizzare l'occupazione di uno o piu' fanciulli, anche se di eta' inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in localita' insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralita' del fanciullo;5

  1. e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

  2. f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

3. In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralita' e di ordine pubblico, puo' estendere il divieto alle donne di qualsiasi eta'.

4. Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

  1. g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

Art. 8

1. I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

2. Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovra' specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

3. Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sara' inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Art. 9

1. Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

2. Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

Art. 10

1. Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Art. 11

1. I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

  1. a) trasporto a braccia od a spalla:

    1. 1) maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;

    2. 2) maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;

    3. 3) femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;

    4. 4) femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;

    5. 5) femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

  2. b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

  3. c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

2. Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.

Art. 12

1. Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:

2. Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

3. Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto puo' essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attivita'; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovra' essere udito altresi' il Ministero dell'interno.

Art. 13

1. Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.3

Art. 14

1. Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

  1. a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

  2. b) vetrerie;

  3. c) cartiere;

  4. d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

  5. e) riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15

1. Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque eta', quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

2. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

3. Dovra' altresi' successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

4. L'Ispettorato corporativo potra' imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

5. Contro il provvedimento dell'Ispettorato e' ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16

1. Il Ministro per le corporazioni ha facolta':

  1. a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

  2. b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;

  3. c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

  4. d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.4

Art. 17

1. Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro e' consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non puo' superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

2. Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non puo' superare le otto ore e mezzo.

3. L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

4. I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

5. L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' non puo' durare senza interruzione piu' di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo puo', in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui, si svolge il lavoro.

6. E' vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, piu' di quattro ore durante la giornata di lavoro.2

Art. 18

1. Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

2. I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

3. In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione puo' essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

Art. 19

1. Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore puo' essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

2. Durante il riposo intermedio non puo' essere richiesta alcuna prestazione.

e della moralità.

Art. 20

1. Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

  1. a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

  2. b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidita', compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

2. L'Ispettorato corporativo puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

3. L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, puo' ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato e' ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 21

1. Per le categorie di attivita' o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, e' fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

2. Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite puo' essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi eta'.

3. Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22

1. L'Ispettorato corporativo puo' prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

2. L'Ispettorato potra' anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a cio' autorizzati.

3. La visita medica e' gratuita.

Art. 23

1. Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.