Sez. L - , Sentenza n. 4888 del 27/02/2017 (Rv. 643420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | "Fondo elettrici" - Determinazione dell'ammontare della pensione erogata con metodo retributivo - Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del 1996 - Attribuzione dell'importo più favorevole - Criteri - Rinvio alla nozione di retribuzione vigente nella AGO - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l'INPS, l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 562 art. 3 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)