Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Capo II. Collocamento fuori ruolo
Art. 58 Presupposti e procedimento
1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
2. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
3. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato ....
4. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'art. 56.
5. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.2
Art. 59 Trattamento e promozione del personale fuori ruolo
1. All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
2. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
3. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica.37
Titolo V. Incompatibilita' e cumulo di impieghi
Capo I. Incompatibilita'
Art. 60 Casi di incompatibilita'
1. L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
Art. 61 Limiti dell'incompatibilita'
1. Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di societa' cooperative ....
2. L'impiegato puo' essere prescelto come perito od arbitro previa' autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Art. 62 Partecipazione all'amministrazione di enti e societa'
1. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Art. 63 Provvedimenti per casi d'incompatibilita'
1. L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
2. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
3. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego.
4. La decadenza e' dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 64 Denuncia dei casi d'incompatibilita'
1. Il capo del servizio e' tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilita' dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
Capo II. Cumulo di impieghi)
Art. 65 Divieto di cumulo di impieghi pubblici
1. Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al ministro competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
3. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.
Titolo VI. Aspettativa e disponibilita'
Capo I. Aspettativa
Art. 66 Cause dell'aspettativa
1. L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
2. Il collocamento in aspettativa, e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
3. Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
Art. 67 Aspettativa per servizio militare
1. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.
2. L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
3. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 68 Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio
1. L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
2. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
3. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.
4. L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
5. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta', di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
7. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
8. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349.59
Art. 69 Aspettativa per motivi di famiglia
1. L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
2. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
3. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
4. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
5. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
7. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Art. 70 Cumulo di aspettative
1. Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
2. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
3. Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Art. 71 Dispensa dal servizio per infermita'
1. Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
2. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.
Capo II. Disponibilita'
Art. 72 Presupposti
1. L'impiegato e' collocato in disponibilita', per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale.
2. Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilita', il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.
3. Se il collocamento in disponibilita' e' deliberato nei confronti di un impiegato che si trovi in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilita'.
Art. 73 Trattamento economico
1. L'impiegato in disponibilita' e' esonerato dal prestare servizio.
2. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 74 Trasferimento ad altre amministrazioni
1. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'impiegato collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.
2. Il trasferimento puo' essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilita'. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto soltanto con il consenso dell'impiegato.
3. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' impiegati in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 75. In ogni caso l'impiegato conserva anzianita' ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' collocato dopo gli impiegati del suo grado gia' appartenenti ad esso.
Art. 75 Richiamo in servizio
1. L'impiegato in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.
2. L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui e' richiamato con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente.
Art. 76 Servizio temporaneo presso altra amministrazione
1. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, l'impiegato in disponibilita' puo' essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.
2. In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica.
3. Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.
4. Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso cui l'impiegato e' destinato a prestare servizio temporaneo.
5. Il tempo trascorso in servizio temporaneo e' valutato a tutti gli effetti nel caso di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai sensi dei precedenti articoli 74 e 75.
Art. 77 Dispensa dal servizio
1. L'impiegato in disponibilita' e' collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilita', non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 74.
2. Egli e' altresi' collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 76.
3. La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.
Titolo VII. Disciplina
Capo I. Infrazioni e sanzioni disciplinari
Art. 78 Sanzioni
1. L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
2. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.