Modifiche al sistema penale
Testo in vigore al
Art. 90 Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare
1. Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".
Art. 91 Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale
1. Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Art. 92 Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose
1. L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
Art. 93 Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni
1. Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Art. 94 Usurpazione
1. L'articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Art. 95 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
1. L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Art. 96 Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
1. Nell'articolo 636 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Art. 97 Casi di esclusione della perseguibilita' a querela
1. Dopo l'articolo 639 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 639-bis. - (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
Art. 98 Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa
1. Nell'articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
Art. 99 Norma transitoria
1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, connessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
2. Se e' pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
Capo V. Disposizioni in materia di pene pecuniarie
Art. 100 Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda
1. Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".
"Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila".
2. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento".
Art. 101 Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale
1. Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".
"Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni".
"Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis".
"Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). - Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto".
"Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
"Art. 136. - (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). - Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge".
Art. 102 Conversione di pene pecuniarie
1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono nella liberta' controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.18
3. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.1543
4. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
Art. 103 Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie
1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilita' del condannato la durata complessiva della liberta' controllata non puo' superare un anno e sei mesi, se la pena convertita e' quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita e' quella dell'ammenda.
2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare in ogni caso i sessanta giorni.
Art. 104 Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale
1. Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se la condanna e' per contravvenzione.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
"Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".
"Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".
Art. 105 Lavoro sostitutivo
1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attivita' non retribuita, a favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che puo' delegare il magistrato di sorveglianza.
2. Tale attivita' si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
Art. 106 Esecuzione di pene pecuniarie
1. L'articolo 586 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.
Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.
Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.
Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.
Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".
Art. 107 Determinazione delle modalita' di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda
1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della liberta' controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresi' le modalita' di esecuzione della liberta' controllata a norma dell'articolo 62.
3. Il magistrato di sorveglianza determina le modalita' di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione del lavoro sostitutivo e' immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
5. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.
Art. 108 Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda
1. Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso la ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.
3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione e' trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.
Art. 109 Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
1. Dopo l'articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Art. 110 Abrogazione di norma
1. E' abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.