Sez. 5, Ordinanza n. 6153 del 07/03/2024 (Rv. 670671-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tributi doganali - Beneficio del pagamento differito - Comportamento fraudolento dello spedizioniere rappresentante doganale - Responsabilità dell'importatore - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
L'importatore, se è a conoscenza dell'ammissione al beneficio del pagamento differito dei diritti doganali (ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 43 del 1973) del proprio spedizioniere e rappresentante doganale diretto, risponde del comportamento fraudolento del rappresentante che ha omesso l'ordinario versamento dei diritti doganali dovuti nel termine previsto ed è tenuto a versare nuovamente i diritti richiesti dall'Amministrazione doganale anche nel caso in cui ne abbia già effettuato, per il tramite del rappresentante, il pagamento, imputato legittimamente, proprio in ragione del peculiare meccanismo di funzionamento del conto di debito, a copertura totale o parziale di pregresse esposizioni dello spedizioniere.
DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)