Sez. 3, Sentenza n. 9907 del 29/01/2003 Cc. (dep. 04/03/2003) Rv. 223645 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE | Comunicazione a mezzo raccomandata - Indicazione del contenuto come "atto giudiziario" - Sufficienza - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE
In tema di notificazione, è sufficiente che la comunicazione dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dall'art. 157, comma 3 e 8 cod. proc. pen. contenga la dizione "atto giudiziario", che ne assicura la conoscibilità, in quanto è interesse della parte recarsi presso la casa comunale per ritirarlo, non richiedendosi l'indicazione del numero di procedimento e della più specifica tipologia dell'atto. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 4, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)