Sez. U, Sentenza n. 7189 del 30/03/2011 (Rv. 616904 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI | Canone concessorio per l'utilizzo di acque pubbliche - Riduzione del canone - Art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 36 del 1994 - Interpretazione - Conseguenze - Onere probatorio ai fini del diritto a detta riduzione - Riparto.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI
In tema di canone concessorio per l'utilizzo di acque pubbliche, l'art. 18, comma 1, lett. d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella parte in cui recita che "il canone è ridotto al 50 per cento se il concessionario restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate", va interpretato nel senso che il riconoscimento di detto diritto non è subordinato soltanto alla verificazione dell'avvenuto rispetto dei limiti tabellari concernenti lo scarico di acque reflue, ma anche al fatto che dette acque siano restituite, a seguito dello scarico dall'impianto industriale, senza alcun impoverimento qualitativo e, pertanto, con le stesse caratteristiche organolettiche e chimiche che esse avevano prima del prelievo. Ne consegue che l'onere della prova di tali presupposti, sui quali si basa la richiesta di riduzione del canone, incombe sul soggetto beneficiario e non sul concedente, trattandosi di circostanze favorevoli al primo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 35, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 18 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)