Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 19/08/1969 (Rv. 342914 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA - OPPOSIZIONE DA PARTE DI UN SOCIO RESPONSABILE ILLIMITATAMENTE CHE NEGHI IL RAPPORTO SOCIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOCI - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AL CURATORE FALLIMENTARE ED AI CREDITORI - SUFFICIENZA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA - OPPOSIZIONE DA PARTE DI UN SOCIO RESPONSABILE ILLIMITATAMENTE CHE NEGHI IL RAPPORTO SOCIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOCI - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AL CURATORE FALLIMENTARE ED AI CREDITORI - SUFFICIENZA.*
Il principio generale secondo cui l'accertamento di un rapporto sociale deve essere necessariamente effettuato in contraddittorio di tutti i presunti e reali componenti della societa non trova applicazione nell'ipotesi particolare di opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento di una societa, da parte di un socio illimitatamente responsabile che, per sottrarsi all'estensione del fallimento nei propri confronti, neghi il rapporto sociale. In tale ipotesi l'accertamento dell'esistenza del rapporto sociale e strumentalmente rivolto alla decisione dell'opposizione alla dichiarazione del fallimento, che costituisce il vero oggetto del giudizio e che e retta dalla disposizione dell'art 18 della legge fallimentare. Per effetto della disposizione di tale articoli cui, nella ipotesi di opposizione al fallimento proposta dal socio a responsabilita illimitata, rinvia espressamente la norma dell'art 147 della stessa legge il curatore del fallimento e passivamente legittimato per ogni giudizio di opposizione e, anche, per il giudizio di opposizione proposto dal socio illimitatamente responsabile. Pertanto il socio a responsabilita illimitata, che si opponga al fallimento della societa negando l'esistenza del vincolo sociale, deve notificare il relativo atto di citazione al curatore ed ai creditori, che hanno richiesto il fallimento, e non pure ai soci della societa fallita, verso i quali non esiste alcun litisconsorzio necessario in relazione all'art 102 cod proc civ. (V 2573-67, massima n 329931 764-66, massima n 321531 1559-65 1950-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)