Sez. 3, Sentenza n. 3562 del 09/11/2000 Cc. (dep. 04/12/2000) Rv. 217398 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Termine per la trasmissione della richiesta - Inosservanza - Rifiuto di emissione del decreto penale - Legittimità - Sussistenza - Revoca del decreto già emesso nonostante la detta inosservanza - Abnormità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Il giudice per le indagini preliminari se, per un verso, può rifiutare l'emissione del decreto penale quando la relativa richiesta gli venga trasmessa oltre il termine previsto dall'art.459, comma 1, c.p.p. (sei mesi dalla data di iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato), non può, per altro verso, trarre ragione dall'inosservanza del suddetto termine per revocare il decreto già emesso e restituire gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento con il quale una tale revoca venga disposta ha quindi carattere di abnormità, siccome esulante dalle previsioni di cui all'art.460 c.p.p. (secondo cui la revoca con restituzione degli atti va disposta solo in caso di irreperibilità dell'imputato), e determinante una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Nello stesso senso, Cass.III, c.c. 9 novembre - 4 dicembre 2000 n.3561, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)