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Sez. U, Sentenza n. 22233 del 03/11/2016 (Rv. 641527 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azienda sanitaria - Rimborso prestazioni erogate - Azione ex art. 2041 c.c. - Domanda relativa alla praticata scontistica - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641527-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del Servizio Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del "quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)