diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 29/11/1974 (Rv. 372463 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN AMMINISTRATORE AD UN ALTRO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372463-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN AMMINISTRATORE AD UN ALTRO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA.*

Il rapporto processuale costituito col condominio in persona del precedente amministratore prosegue senza soluzione di continuita quando si costituisca in giudizio il nuovo amministratore, senza dar luogo ad una successione nel processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)