Sez. 2, Sentenza n. 13036 del 04/12/1991 (Rv. 474884 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Uso della casa comune - Estensione e limiti - In genere | Uso indiretto o mediante avvicendamento - Presupposti - Mancata richiesta di uso turnario - Godimento esclusivo ad opera di alcuni comproprietari - Pregiudizio in danno degli acquiescenti - Esclusione - Limiti.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Uso della casa comune - Estensione e limiti - In genere
Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)