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Sez. 3, Sentenza n. 8557 del 04/06/1973 Ud. (dep. 29/11/1973) Rv. 125576 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TRIBUNALE - SUPPLENZE E APPLICAZIONI - SUPPLENZE - NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - MANCANZA DI UN FORMALE PROVVEDIMENTO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125576-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TRIBUNALE - SUPPLENZE E APPLICAZIONI - SUPPLENZE - NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - MANCANZA DI UN FORMALE PROVVEDIMENTO - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Nei casi di supplenza nelle Sezioni del tribunale, di cui all'art 10 5 dell'ordinamento giudiziario, la Mancanza di un formale provvedimento di applicazione non costituisce causa di nullita del giudizio, non essendo tale nullita prevista da alcuna norma di legge e non potendo ricondursi a quella di cui all'art 185 n 1 cod proc pen non inerendo alla nomina ed alla capacita del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)