Sez. 1, Sentenza n. 15485 del 16/10/2003 (Rv. 567479 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO | Legale rappresentante del minore (genitore esercente la potestà o tutore) - Legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale per i minorenni - Sussistenza - Qualità di parte - Configurabilità - Fondamento normativo - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO
In tema di adozione in casi particolari, per la disciplina del cui procedimento l'art. 56 della legge 4 maggio 1983, n. 184 richiama anche l'art. 313 cod. civ., dettato per l'adozione di maggiorenni, il necessario adattamento di quest'ultima disposizione (che include l'adottando tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale) all'adozione di un soggetto minorenne impone di ritenere, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà ovvero dal tutore, che la legittimazione ad impugnare la sentenza del tribunale per i minorenni spetti al legale rappresentante del minore, al quale va pertanto riconosciuta la qualità di parte. (Nel caso di specie, il tutore del minore, intervenuto in primo grado, non aveva avuto alcuna conoscenza legale del gravame e non aveva partecipato al relativo procedimento; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, sezione per i minorenni).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 313, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)