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Nuove norme in materia di revisori contabili

Testo in vigore al

Art. 2 Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' necessario:

  1. a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

  2. b) avere svolto un tirocinio triennale presso una societa' di revisione, o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attivita' di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attivita' di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio.

2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attivita', che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal legale rappresentante della societa' di revisione o dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio e' stato svolto.

3. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio e' valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1, lettera a).

4. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera b), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

5. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attivita' di controllo contabile, e' certificato dal capo dell'ufficio presso cui e' stato svolto.

Art. 3 Inizio della sessione di esami

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di sessanta giorni prima della data fissata.

Art. 4 Svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste in prove orali aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito.

3. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza.

4. Il candidato ottiene l'idoneita' quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato.

6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato; cura altresi' che tale elenco, firmato dal presidente medesimo e dal segretario, sia inviato al Ministro di grazia e giustizia.

7. Per ogni seduta e' redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 5 Rinnovo nelle cariche

1. Coloro che sono stati confermati nella carica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto - legge 29 aprile 1996, n. 226, debbono presentare, entro i sessanta giorni successivi all'espletamento delle prove di esame, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche.

2. E' equipollente alla certificazione di cui al comma 1 l'attestazione di superamento di un esame di Stato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 6 Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'esonero dall'esame puo' riguardare anche singole materie.".

2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 7 Ricevuta allegata alla domanda

1. La domanda di ammissione all'esame e' redatta in bollo. Ad essa e' allegata la ricevuta del pagamento di lire centoventimila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

Art. 8 Contributo obbligatorio

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attivita' preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonche' alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attivita' di cui al comma 1; l'aggiornamento avra' vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, e' disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

Art. 9 Norma di copertura

1. Alla spesa per l'espletamento delle prove di esame, prevista in lire due miliardi e quattrocento milioni, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 8, comma 1, che vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10 Irripetibilita' somme versate

1. Le somme corrisposte dai sindaci revisori contabili e dagli iscritti nel ruolo dei revisori contabili in vigenza del decreto - legge 29 aprile 1996, n. 226, a titolo di contributo obbligatorio non sono ripetibili e costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione relativamente all'anno 1996.

Art. 12 Salvezza degli effetti del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226

1. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati e conservano efficacia i rapporti costituiti sulla base del decreto - legge 29 aprile 1996, n. 226; in particolare conservano efficacia le domande presentate ed i relativi versamenti effettuati ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 del predetto decreto - legge n. 226 del 1996, nonche' i provvedimenti di rinnovo nelle cariche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto - legge.

Art. 13 Salvezza dei diritti acquisiti

1. Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995:

  1. a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto - legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e' ridotto a cinque anni;

  2. b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;

  3. c) hanno superato l'esame gia' previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

  4. d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'articolo 8, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.1

Art. 14 Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione

1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalita' disciplinate all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono emanati con le modalita' ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14-bis Norma transitoria

1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

  1. a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;

  2. b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

  3. c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il soggetto nominato ai sensi del comma 1 da' comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica.

3. Il mancato superamento della prova di esame,o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 15 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick