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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 75 Art. 73 T. U. 1926

1. Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

3. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.

Art. 76 Art. 74 T. U. 1926

1. Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.15

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653.15

Art. 77 Art. 75 T. U. 1926

1. Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 78 Art. 76 T. U. 1926

1. L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

2. Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

3. Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000.

Art. 79

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 65315

Art. 80 Art. 78 T. U. 1926

1. L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

2. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 81 Art. 79 T. U. 1926

1. L'autorita' di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 82 Art. 80 T. U. 1926

1. Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

2. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 83 Art. 81 T. U. 1926

1. Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli gia' incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 84 Art. 82 T. U. 1926

1. I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 85 Art. 83 T. U. 1926

1. E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

3. E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

4. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.

Capo II. Degli esercizi pubblici.

Art. 86 Art. 84 T. U. 1926

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

2. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra e di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 87 Art. 85 T. U. 1926

1. E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Art. 88 Art. 86 T. U. 1926

1. Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

2. Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse.

3. I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Art. 89 Art. 87 T. U. 1926

1. E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume.

Art. 90 Art. 88 T. U. 1926

1. Le domande di licenza e di autorizzazione sono presentate al podesta' e devono essere sottoposte al parere dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 91 Art. 89 T. U. 1926

1. Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, ne' possono essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall'art. 89.

Art. 92 Art. 90 T. U. 1926

1. Oltre a quanto e' preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, o contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 93 Art. 91 T. U. 1926

1. La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

2. Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 94 Art. 92 T. U. 1926

1. L'autorizzazione di cui all'art. 89 non puo' essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ne' per gli esercizi temporanei.

Art. 95 Art. 93 T. U. 1926

1. In ciascun comune o fazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non puo' superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.

2. Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non puo' superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.

3. Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

4. Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purche' l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

5. In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non puo' superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo.131415