Sez. 5, Sentenza n. 8817 del 01/06/2012 (Rv. 622949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Mancata riproposizione nel ricorso di motivi di appello dichiarati assorbiti - Conseguenze - Definitività della statuizione del primo giudice - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
La mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni esposte nell'atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al giudice di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della definitività della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la quale aveva escluso la configurabilità di un aiuto di Stato indebito, in quanto, essendo stata riformata detta decisione per intervenuto condono, l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad impugnare la pronuncia di appello deducendo l'inapplicabilità del condono, senza riproporre le censure alla decisione di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)