Sez. 2, Sentenza n. 280 del 05/02/1972 (Rv. 356121 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - TERMINI DECORRENTI AI SENSI DELL'ART 158 DISP ATT COD CIV - SOSPENSIONE STABILITA DAL DLLT N 1 DEL 1944 E PROROGATA DAL DLLT N 392 DEL 1944 - RILEVANZA - USUCAPIONE - APPLICABILITA - RILEVABILITA DI UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - TERMINI DECORRENTI AI SENSI DELL'ART 158 DISP ATT COD CIV - SOSPENSIONE STABILITA DAL DLLT N 1 DEL 1944 E PROROGATA DAL DLLT N 392 DEL 1944 - RILEVANZA - USUCAPIONE - APPLICABILITA - RILEVABILITA DI UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
Ai fini del computo dei termini di prescrizione decorrenti ai sensi dell'art 158 disp att e trans del cod civ il giudice deve tener conto della sospensione di diritto stabilita dal RDL 3 gennaio 1944, n 1 (artt 1, primo comma, ed 8) e prorogata dal dllt 24 dicembre 1944, n 392, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra (fissata al 15 aprile 1946 dall'art 1 dllt 8 febbraio 1946, n 49). Detta sospensione si applica anche al corso dei termini di usucapione, ed e rilevabile d'ufficio anche in Cassazione. (Conf 1296'71, mass n 351488; 748'69, mass n 339047).*
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1, Legge 24/12/1944 num. 392 art. 1, Legge 03/01/1944 num. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)