Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 21/06/1972 (Rv. 359111 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Il diritto supplementare di pensione in forza del servizio militare, attribuito agli iscritti al fondo di previdenza degli autoferrotramvieri e da questo pensionati, anche se ha carattere del tutto autonomo ed indipendente da quello alla pensione normale, si concreta nel momento in cui si verificano le condizioni di eta o di invalidita necessarie per ottenere la pensione ordinaria ed a questo momento deve farsi riferimento per la Determinazione dei contributi figurativi da prendere a base della liquidazione, non gia al momento dell'entrata in vigore del RD 30 settembre 1920, n 1538. (Conf 1848'70 mass n 347835).*
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 21/04/1919 num. 603 art. 6, Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)