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Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 21/06/1972 (Rv. 359111 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359111-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - CONTRIBUTI FIGURATIVI - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*

Il diritto supplementare di pensione in forza del servizio militare, attribuito agli iscritti al fondo di previdenza degli autoferrotramvieri e da questo pensionati, anche se ha carattere del tutto autonomo ed indipendente da quello alla pensione normale, si concreta nel momento in cui si verificano le condizioni di eta o di invalidita necessarie per ottenere la pensione ordinaria ed a questo momento deve farsi riferimento per la Determinazione dei contributi figurativi da prendere a base della liquidazione, non gia al momento dell'entrata in vigore del RD 30 settembre 1920, n 1538. (Conf 1848'70 mass n 347835).*

Riferimenti normativi: Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 21/04/1919 num. 603 art. 6, Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)