Sez. L, Sentenza n. 19168 del 06/09/2006 (Rv. 591880 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda di costituzione di una rendita unica - Compiuta enunciazione nel ricorso introduttivo dei fatti costitutivi - Reiezione della successiva domanda per inesistenza di giudicato su una delle inabilità dedotte - Inammissibilità - Accertamento del fatto costitutivo - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica, il giudice non può respingere la domanda per l'inesistenza del giudicato su una delle inabilità dedotte, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo ritualmente dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)