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Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Testo in vigore al

Art. 16 Limitazioni alle esclusive pubblicitarie

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva.

2. La concessionaria di pubblicita' che controlli una societa' editrice ovvero che sia controllata da una societa' editrice o da societa' che controlli una societa' editrice non puo' esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

Art. 17 Limitazione dei minimi garantiti

1. Nel caso di violazione del divieto, previsto per gli editori dal settimo comma dell'art. 12 della legge, di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, la decadenza dai benefici previsti dagli articoli 22, 28 e 29 della legge opera con riferimento alla testata e al periodo per il quale sia garantito un minimo pubblicitario superiore al limite di cui sopra.

Art. 18 Cooperative giornalistiche

1. Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicisti non dipendenti dall'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti dalla stessa.

2. Gli statuti delle societa' cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge, possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dall'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti.

3. Agli effetti di cui all'art. 52 della legge sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici editrici di giornali quotidiani e periodici gia' costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale.

Art. 19 Prezzo di cessione dei giornali quotidiani

1. Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1 gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.

2. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o piu' delle facolta' di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'art. 17 della legge.

Art. 21 Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria

1. Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito dal primo comma dell'art. 23 della legge. Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese decadono dal diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per i periodi semestrali nei quali non e' stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell'art. 23 della legge e dovranno restituire le somme eventualmente gia' percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. E' ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi.

2. In sede di prima applicazione del primo comma del l'art. 23 della legge, la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissate per il biennio 1981-82 dovra' essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.

Art. 22 Contributi ai giornali periodici

1. Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 24 della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati dalla medesima.

2. Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovra' contenere:

  1. 1) l'indicazione della testata cui essa si riferisce;

  2. 2) la dichiarazione che l'impresa editrice ha gia' assolto a tutti gli obblighi cui essa e' tenuta ai sensi della legge;

  3. 3) la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione.

3. Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalita' prescelte per il pagamento dei contributi.

4. Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonche' alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature.

5. Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato C al presente decreto.

6. La certificazione degli acquisti di carta approvvigionata dalle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sara' effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare.

7. Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresi' essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica dal rappresentante legale dell'impresa.

8. Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione "supplemento (o simili) al n...... del periodico.....".

9. La percentuale di contenuto pubblicitario dovra' essere calcolata imputando a pubblicita' ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 23 Esclusione dai benefici spettanti ai periodici

1. Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicita' effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualita'.

2. Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorche' pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili.

3. Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato dal Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 15 luglio 1960, e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce di per se' titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge.

Art. 24 Contributi alle agenzie di stampa

1. L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge e' effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa.

2. In caso di utilizzo di differenti velocita' di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto dalla legge, si procedera' alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocita' sulle diverse reti delle singole agenzie.

3. L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge e' effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi.

4. Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.

Art. 25 Contabilita' speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge, terra' una contabilita' speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge erogabili nei singoli esercizi, nonche' alle quote del contributo dello Stato di cui al secondo comma del richiamato art. 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso.

2. Tale contabilita' dovra' essere allegata al bilancio dello Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste dalla legge, da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.

Art. 26 Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria

1. Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art. 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati dal comma terzo dell'art. 14 della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'art. 14, secondo comma, della legge, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'art. 14, secondo comma, e i pareri di cui all'art. 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, art. 14 della legge.

2. La licenza non e' trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art. 27 Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare

1. Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorche' contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita puo' avvenire anche fuori delle sedi medesime e non e' soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 28 Iscrizioni nel registro esercenti il commercio

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonche' l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune.

2. Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite e' subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 30 Norme finali

1. I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica.

2. Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, di cui all'art. 10 della legge, puo' avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.

Art. 31 Disposizioni relative al periodo transitorio

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani nonche' le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere dal 1 gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, nonche' alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa e' ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere dal 1 gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa e' ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, dalla data della regolarizzazione.

2. Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

3. La competenza all'accertamento dei requisiti per la ammissione alle provvidenze previste dalla legge e dal presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 32 Disposizioni in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi

1. L'indennita' aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale-CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessita' di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennita' e' determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennita' dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.

2. L'indennita' aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facolta' di opzione per i benefici previsti dall'art. 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge.

3. Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"-INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed il rimborso delle quote di anzianita' maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 8