Sez. L, Sentenza n. 3723 del 03/06/1986 (Rv. 446603 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LEGGE N. 297 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI CESSATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ABROGAZIONE DELLA COSIDDETTA STERILIZZAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA - CARATTERE INNOVATIVO SOLTANTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LEGGE N. 297 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI CESSATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ABROGAZIONE DELLA COSIDDETTA STERILIZZAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA - CARATTERE INNOVATIVO SOLTANTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE.*
La legge 29 maggio 1982 n. 297 (istitutiva del trattamento di fine rapporto) non si applica all'indennità di anzianità maturata da lavoratori il cui rapporto sia cessato anteriormente alla sua entrata in vigore ed in conseguenza il disposto dell'art. 4 - secondo cui sono abrogati gli artt. 1 ed 1 bis della legge n. 91 del 1977 che, nel modificare la disciplina della base di calcolo della indennità di anzianità, avevano previsto la cosiddetta sterilizzazione dell'indennità di contingenza - innova, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge stessa. (Conf 1668/85, mass n 439638).*
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 91 art. 1, Legge 31/03/1977 num. 91 art. 1 bis, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)