diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 25/06/1966 (Rv. 323229 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323229-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONE.*

La condanna generica al risarcimento del danno ha come contenuto una mera declaratoria iuris, dalla quale esula ogni accertamento relativo alla misura ed alla stessa esistenza in concreto di un danno risarcibile. Per l'accoglimento di tale domanda e sufficiente che il fatto doloso o colposo accertato sia potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e tanto puo, anche presuntivamente, desumersi, con criterio di semplice probabilita, dall'essenza stessa del fatto, senza pregiudizio del futuro accertamento in concreto, in Sede di liquidazione, della esistenza del danno. (Cfr 707/66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)