diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4699 del 11/07/1983 (Rv. 429595 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CASSA PER ALMENO QUATTRO MESI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - QUALIFICA DI RICEVITORE DI PRIMA CLASSE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429595-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CASSA PER ALMENO QUATTRO MESI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - QUALIFICA DI RICEVITORE DI PRIMA CLASSE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

In base al combinato disposto dell'art. 17 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo, e dell'art. 2103 cod. civ. l'Esercizio delle funzioni amministrative e di cassa per almeno quattro mesi all'anno non valgono a conferire all'agente la superiore qualifica di ricevitore di prima classe, ove si accerti che tale Esercizio sia dipeso dalla sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto. (Conf 6751/81, mass n 413636; (Conf 1542/80, mass n 405102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1940 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)