Sez. 1, Sentenza n. 2292 del 26/06/1969 (Rv. 341685 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - ACCERTAMENTO DEL CREDITO DIPENDENTE DA UNA PRONUNZIA DEL GIUDICE PENALE - AMMISSIONE CON RISERVA DELLA PRODUZIONE DELLA SENTENZA PENALE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO FINO ALL'ESITO DI QUELLO PENALE - POSSIBILITA.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - ACCERTAMENTO DEL CREDITO DIPENDENTE DA UNA PRONUNZIA DEL GIUDICE PENALE - AMMISSIONE CON RISERVA DELLA PRODUZIONE DELLA SENTENZA PENALE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO FINO ALL'ESITO DI QUELLO PENALE - POSSIBILITA.*
Se l'accertamento del credito dipende da una pronunzia del giudice penale, il credito deve essere ammesso al passivo fallimentare con riserva di produzione della sentenza relativa. In tal caso il creditore, per impedire che vengano meno gli effetti del provvedimento di ammissione, deve proporre opposizione allo stato passivo, nel termine perentorio di cui all'art.98 della legge fallimentare, salva la possibilita di una sospensione del relativo procedimento fino alla definizione di quello penale. (V. 75-61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)