Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/07/1967 (Rv. 328521 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA A SE STANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO ESSENZIALI - DESUMIBILITA DEI MEDESIMI DELLO SVOLGIMENTO DEI MOTIVI - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA A SE STANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO ESSENZIALI - DESUMIBILITA DEI MEDESIMI DELLO SVOLGIMENTO DEI MOTIVI - SUFFICIENZA.*
Nel giudizio di Cassazione, ai fini dell'acquisizione della precisa conoscenza dei fatti della causa, non possono essere utilizzate fonti diverse dal ricorso, ma l'esposizione di tali fatti, richiesta dall'art 366, n 3, cod proc civ, non deve costituire necessariamente una premessa a se stante, potendo far corpo con lo svolgimento dei motivi; ed e sufficiente, per escludere l'inammissibilita, che siano enunciati gli elementi di fatto essenziali per l'intelligenza delle censure, ovvero che i medesimi possano rilevarsi dagli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione. (Conf 2363'67; 2737'66; 2075'66; 1939'65; 590'65; 785'64; 692'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)