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Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Finalita'

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario - nel quinquennio 1966-1970 - le Indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dello Inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle Imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitivita'. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attivita' e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed Il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.

Titolo I. Programma straordinario per lo sviluppo di servizi di carattere generale

Art. 2 Sperimentazione

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attivita' di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonche' a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

2. I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e Istituti sperimentali agrari nonche' da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione e' assimilato agli istituti sperimentali agrari.

3. I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', altresi', disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonche' degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attivita'.

Art. 3 Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

  1. 1) nell'ambito delle attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attivita' in modo da assicurare la necessaria specializzazione ed Il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

  2. 2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attivita' riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.
    Gli istituti suddetti avranno personalita' giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sara' fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.
    Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attivita' medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni:

  3. 3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio e' devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrispondera' agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cessera' di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in Istituti scientifici e tecnologici;

  4. 4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria, con trattamento economico assimilato, per i ruoli delle carriere direttive scientifiche, a quello dei personale universitario delle corrispondenti qualifiche e sara' prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle stabilite per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.
    La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sara' costituita dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, per non piu' di 700 posti, di cui 300 riservati alle carriere direttive, e nel limite delle disponibilita' che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653, tenuto conto delle domande di partecipazione al concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresi' determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, degli Impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, prescrivendo la procedura del concorso.
    Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive scientifiche potranno essere ammessi I dottori in scienze agrarie e i laureati In altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso:

  5. 5) sara' prevista la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
    Tale facolta' potra' esercitarsi per l'assunzione di non piu' di 50 esperti;

  6. 6) sara' istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.
    Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concetto con il Ministero del bilancio, nonche' sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovra' esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sara' presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.

2. Il Comitato avra' facolta' di proporre programmi di ricerca.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili anche agli enti consorziali aventi compiti analoghi a quelli delle stazioni sperimentali agrarie consorziali.

Art. 4 Ricerche economiche e di mercato

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilita' delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le Indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva In agricoltura.

2. Lo svolgimento delle suddette attivita' puo' essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le Informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

Art. 5 Attivita' dimostrativa e assistenza tecnica

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare programmi ed Iniziative di carattere straordinario Interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attivita' dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonche' la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole - anche attraverso il promovimento di contatti con l'agricoltura di altri Paesi - con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

2. Esso e', altresi', autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attivita' di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare dagli enti di sviluppo, il finanziamento puo' essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493.

3. Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire l'indirizzo e il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

Art. 6 Assistenza tecnico-economica alla cooperazione

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unita'. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attivita' di gestione degli impianti da non oltre due anni.

3. Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con Il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica Integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata In vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966.

4. Detti mutui - che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento - sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passivita', purche' alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

5. Agli effetti del presente articolo sono considerate passivita' onerose le esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi, per provvista di capitali di esercizio, per oneri di gestione o per altro titolo, purche' inerenti all'attivita' sociale, sulle quali non sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Art. 7 Difesa fitosanitaria

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una piu' estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, e' autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

  1. a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

  2. b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

  3. c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo e' esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

2. Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

3. Le aliquote di contributi di cui alla lettera a) sono estese anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' attuare altresi' interventi assumendone le relative spese - volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

Titolo II. Interventi per la stabilizzazione dei prezzi e la organizzazione dei mercati agricoli.

Art. 8 Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine puo' concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonche' contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

Art. 9 Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dei 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza.

2. Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attivita' svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessita', soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a societa' promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purche' l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

3. I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprieta' di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi - con particolare riguardo alle cantine sociali - di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

5. Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati ne', comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

Art. 10 Impianti di interesse pubblico

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.

2. L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

3. Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

4. La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte della legge 2 giugno 1961, n. 454.

6. Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Titolo III. Provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio

Art. 11 Credito di conduzione

1. Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

2. Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 12 Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

1. Il fondo di cui al capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale.

2. A carico del fondo possono essere altresi' concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

3. Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

4. Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

5. L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e' ridotto al 2 per cento.

6. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

7. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

8. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

9. Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potra' essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia' stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.5

Art. 13 Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia

1. Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, e' destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonche' per le iniziative di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini.

2. L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilita' del predetto fondo, nonche' per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

3. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

4. I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purche' chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.

Titolo IV. Sviluppo della produzione e adeguamento delle strutture aziendali

Art. 14 Zootecnia

1. Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree di piu' consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengano maturando le condizioni per l'insediamento di nuovi allevamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le Iniziative e concede i contributi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

  1. a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina ed a quella ovina;

  2. b) l'azione diretta a potenziare gli allevamenti bovini di tipo semibrado e quelli ovini nei territori collinari e montani;

  3. c) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

  4. d) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonche' gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964 n. 615;

  5. e) la formazione di greggi riproduttori al fine di conservare, migliorare e diffondere le piu' pregiate razze ovine nazionali;

  6. f) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' altresi' concedere contributi per l'estendimento degli investimento a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

4. I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, 4, possono essere corrisposti fu alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale nette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati ii epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 e 1 della legge n. 404.

5. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

6. Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonche' per la realizzazione di impianti frigoriferi.